Pubblicato: Jan 26, 2021
Autore: Redazione Matrimony.it
Lo sapevi che alcune categorie di lavoratori possono usufruire di una particolare agevolazione riconosciuta dall'Inps in caso di matrimonio?
In questo articolo andremo a definire bene i requisiti per l'assegnazione del bonus matrimonio o anche meglio conosciuto come assegno matrimoniale dell'INPS e in particolare i destinatari, l'importo e le modalità e tempi per effettuare la domanda.
L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale, riconosciuta dall'Inps e rivolta ai novelli sposi che hanno deciso di convolare a nozze durante l'anno solare in corso, da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento.
L’agevolazione economica è destinata ad entrambi i coniugi/parti di unione civile quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. Purtroppo gli incentivi per il matrimonio non coinvolgono tutti e facciamo quindi chiarezza.
Il beneficio spetta a: operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigianali e cooperative che contraggono matrimonio civile o concordatario e unione civile ed è quindi stato esteso anche alle coppie omosessuali con la Legge Cirinnà- che ha normato le unioni civili equiparando le coppie di fatto a quelle unite in matrimonio, anche dal punto di vista previdenziale. Diversamente, l’assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.
L'assegno spetta inoltre a coloro che
- possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla cerimonia;
- possono dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni (anche disoccupati al momento della richiesta dell'assegno).
Il bonus sposi spetta anche a chi è vedovo o divorziato ed anche a chi ha già usufruito dell'assegno in passato.
Sono esenti dall’assegno congedo matrimoniale INPS i seguenti lavoratori:
- dipendenti di aziende industriali, artigiane, agricole, commercio, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti;
- dipendenti di assicurazioni, enti locali e statali con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti;
- dipendenti di aziende che non versano i contributi CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
Per calcolare l'importo dell'assegno è necessario suddividere i beneficiari per tipologia di contratto e categoria di lavoratore:
1- Lavoratori a domicilio: 7 giorni di guadagno medio giornaliero da cui si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
2- Lavoratori part-time verticale: : in questo caso il bonus spetta solo per i giorni in cui si sarebbe dovuto lavorare al netto della detrazione in percentuale a carico del lavoratore;
3- Marittimi: 8 giorni di guadagno medio giornaliero da cui si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
4- Operai e apprendisti: 7 giorni di guadagno medio giornaliero da cui si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
L'assegno è cumulabile con l'indennità INAIL e in questo caso l'importo è pari alla differenza tra indennità versata dall’INAIL e la retribuzione spettante. Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.
L’assegno non è invece cumulabile con le prestazioni di malattia, disoccupazione, assegno di maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
L'INPS paga direttamente il bonus ai disoccupati, mentre per i lavoratori occupati il pagamento dell'assegno avviene tramite i propri datori di lavoro ed avviene tramite bonifico bancario.
Per la presentazione della domanda è necessario fare una distinzione tra lavoratori occupati e disoccupati
1- Il lavoratore occupato deve presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile, allegando i seguenti documenti: certificato di matrimonio/unione civile o lo stato di famiglia con i dati dell’atto rilasciato dall’autorità comunale o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio/unione;
2- Il lavoratore disoccupato o richiamato alle armi deve presentare domanda all'INPS entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile. La domanda può essere presentata on line tramite il servizio dedicato all'interno del sito INPS.
I lavoratori disoccupati devono allegare alla domanda:
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio/unione civile;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di coniugato;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data del matrimonio/unione civile;
- la copia dell’ultima busta paga.
In alternativa, si può inoltrare la domanda tramite il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o gli enti di patronato.
Anche i lavoratori extracomunitari hanno diritto all'erogazione dell'assegno se residenti in Italia prima del matrimonio/unione civile.
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