Matrimonio 2021 annullato causa covid: anticipo versato per location e abito da sposa, cosa fare?

 Pubblicato: Mar 11, 2021
 Autore: Redazione Matrimony.it

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L'emergenza sanitaria e i vari provvedimenti governativi che ne sono derivati tra cui l'ultimo DPCM del 6 marzo 2021 (valido fino al 6 aprile 2021) hanno posto severe restrizioni agli spostamenti, sia nazionali che internazionali, e sospeso la possibilità di organizzare ricevimenti nuziali e festeggiamenti.

Purtroppo la mancanza ad oggi di una normativa e di linee guide specifiche in un contesto caratterizzato da grosse incertezze sul futuro ha spinto numerose coppie di futuri sposi ad annullare le nozze comportando, notevoli difficoltà in ordine alla gestione dei rapporti in essere con i vari fornitori ingaggiati per l'evento.

Che cosa succede, dunque, ai contratti già stipulati? Come ci si deve organizzare con gli acconti già versati?

Per far fronte a queste problematiche dovute all'eccezionalità emergenziale, il legislatore ha introdotto norme temporanee che derogano il diritto comune. Si fa riferimento in particolare all'art. 91 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) convertito successivamente nella Legge n. 18/2020 in cui si specifica che "il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"

La disposizione in esame quindi introduce in particolare una specifica tipologia di "causa di forza maggiore" dovuta a un evento imprevedibile ed inevitabile come è sicuramente definibile una pandemia la quale rientra nella fattispecie di impossibilità sopravvenuta, non imputabile al debitore.

La norma fa riferimento in particolare a un provvedimento emesso da un'autorità che esonera il debitore all'adempimento di obbligazioni contrattuali assunte in precedenza, purché quest’ultimo abbia agito in buona fede al fine di ridurre le conseguenze negative che la controparte avrebbe potuto subire dalla mancata esecuzione del contratto.

La norma è stata pensata per tutelare tutte quelle coppie di sposi che hanno sottoscritto dei veri e propri "contratti" ad hoc redatti da un legale specializzato e non dei semplici preventivi o proposte commerciali come spesso capita nel settore wedding.

In virtù delle suddette norme,le coppie di sposi che abbiano versato dei soldi in anticipo a favore dei fornitori del matrimonio e che si trovino ora nell’ impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore di dare corso al contratto, possono chiedere la risoluzione del contratto stesso, con diritto alla restituzione delle somme versate al netto dei lavori  documentati già effettuati dal fornitore.

Tuttavia le parti possono comunque accordarsi per rinegoziare il contratto scegliendo insieme una data successiva e modificando in parte gli accordi in essere per raggiungere una soluzione bonaria che vada incontro alle esigenze di entrambe le parti.

Abbastanza complicato è il discorso nel caso in cui la sposa abbia versato una caparra per l'acquisto di un abito da sposa

Innanzitutto occorre valutare la natura della caparra versata e il contratto firmato con l'atelier. 

La norma che interessa per la fattispecie in esame è l'art. 1256 del Codice Civile, ai sensi del quale "l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile".

Tale l'impedimento oggettivo dovuto all'emergenza potrebbe comunque essere "solo" temporaneo e quindi alla luce di queste considerazioni la futura sposa sarà tenuta ad adempiere alla prestazione (versamento del saldo prezzo) solo nel momento in cui la prestazione tornerà ad essere possibile a seguito della cessazione dell'emergenza sanitaria.


Ad ultimo, occorre precisare che quanto sopra non vale per le somme donate all'Ente religioso per la celebrazione dell'evento. Tali somme infatti  sono configurate come offerte libere e non saranno oggetto di restituzione (art. 2034 c.c. esclude la restituzione di quanto pagato spontaneamente, per doveri morali o sociali).

Se siete comunque indecisi se annullare o rinviare il vostro matrimonio vi suggeriamo di approfondire i diversi argomenti leggendo i seguenti articoli:


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